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DeCertificazione - Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive

Scheda del servizio

Cos'è
Dal 2012 sono entrate in vigore le nuove norme che vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio. Gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o richiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
I Comuni sono comunque tenuti a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta, gli stessi potranno essere utilizati solo tra privati e i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Si ricorda che è possibile richiedere i certificati tramite ANPR.


Modalità per i cittadini
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L'autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l'obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo pagina).
La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.

I cittadini extracomunitari possono usare l'autocertificazione solo se:
  • sono legalmente residenti in Italia;
  • la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
Modalità per enti pubblici e privati gestori di servizi pubblici
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l'autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Gli enti pubblici possono richiedere dati anagrafici o loro conferma all'Ufficio di competenza inoltrando la richiesta mediante fax o mediante Posta Elettronica Certificata.

NOVITA' IMPORTANTE
Con il D.L. n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, sono state apportate importanti modifiche all'art. 2 del D.P.R. n.445/2000, ed è stato introdotto L'OBBLIGO ANCHE PER I PRIVATI DI ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE.

Art. 2 DPR 445/2000
“1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati.”
(comma così modificato dall'art. 30-bis della legge n. 120 del 2020)

I cittadini hanno quindi il diritto di dichiarare i propri dati a ogni soggetto privato (banche, assicurazioni,notai) mediante autocertificazioni; il soggetto privato che riceve la dichiarazione potrà chiedere, senza costi, la conferma del dato all’ufficio competente (ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000) trasmettendo richiesta scritta, corredata dal consenso del dichiarante, all’indirizzo protocollo@comune.alagna.pv.it.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Responsabile Dott. Mariano Cingolani
Indirizzo Via Piave, 12
Telefono 0382.818105
Fax 0382.818141
Email protocollo@comune.alagna.pv.it
PEC info@pec.comune.alagna.pv.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
da lunedì a venerdì 10.00 - 12.30
giovedì pomeriggio 15.00 - 18.00
sabato 08.30 - 12.30

Ultimo aggiornamento pagina: 22/03/2022 14:35:23

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