DeCertificazione - Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive
Scheda del servizio
Cos'è
Dal 2012 sono entrate in vigore le nuove norme che vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio. Gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o richiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
I Comuni sono comunque tenuti a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta, gli stessi potranno essere utilizati solo tra privati e i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Si ricorda che è possibile richiedere i certificati tramite ANPR.
Modalità per i cittadini
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L'autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l'obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo pagina).
La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari possono usare l'autocertificazione solo se:
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l'autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Gli enti pubblici possono richiedere dati anagrafici o loro conferma all'Ufficio di competenza inoltrando la richiesta mediante fax o mediante Posta Elettronica Certificata.
Dal 2012 sono entrate in vigore le nuove norme che vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio. Gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o richiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
I Comuni sono comunque tenuti a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta, gli stessi potranno essere utilizati solo tra privati e i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Si ricorda che è possibile richiedere i certificati tramite ANPR.
Modalità per i cittadini
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L'autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l'obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo pagina).
La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari possono usare l'autocertificazione solo se:
- sono legalmente residenti in Italia;
- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l'autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Gli enti pubblici possono richiedere dati anagrafici o loro conferma all'Ufficio di competenza inoltrando la richiesta mediante fax o mediante Posta Elettronica Certificata.
NOVITA' IMPORTANTE
Con il D.L. n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, sono state apportate importanti modifiche all'art. 2 del D.P.R. n.445/2000, ed è stato introdotto L'OBBLIGO ANCHE PER I PRIVATI DI ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE.
Art. 2 DPR 445/2000
“1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati.”
(comma così modificato dall'art. 30-bis della legge n. 120 del 2020)
I cittadini hanno quindi il diritto di dichiarare i propri dati a ogni soggetto privato (banche, assicurazioni,notai) mediante autocertificazioni; il soggetto privato che riceve la dichiarazione potrà chiedere, senza costi, la conferma del dato all’ufficio competente (ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000) trasmettendo richiesta scritta, corredata dal consenso del dichiarante, all’indirizzo protocollo@comune.alagna.pv.it.
Art. 2 DPR 445/2000
“1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati.”
(comma così modificato dall'art. 30-bis della legge n. 120 del 2020)
I cittadini hanno quindi il diritto di dichiarare i propri dati a ogni soggetto privato (banche, assicurazioni,notai) mediante autocertificazioni; il soggetto privato che riceve la dichiarazione potrà chiedere, senza costi, la conferma del dato all’ufficio competente (ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000) trasmettendo richiesta scritta, corredata dal consenso del dichiarante, all’indirizzo protocollo@comune.alagna.pv.it.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
Responsabile | Dott. Mariano Cingolani | ||||||||
Indirizzo | Via Piave, 12 | ||||||||
Telefono |
0382.818105 |
||||||||
Fax |
0382.818141 |
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protocollo@comune.alagna.pv.it |
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PEC |
info@pec.comune.alagna.pv.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/03/2022 14:35:23