Pagare tributi IMU
Scheda del servizio
L'imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un tributo (imposta) del sistema tributario italiano, in vigore dal 2012. È un tributo diretto di tipo patrimoniale, essendo applicato sul componente immobiliare del patrimonio. Istituita per sostituire l'imposta comunale sugli immobili (ICI), ha inglobato anche parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per quanto riguarda i redditi fondiari su beni non locati.
Presupposto dell'imposta
Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, e terreni agricoli. La prima formulazione della disciplina prevedeva che il tributo si sarebbe dovuto applicare solo sui beni immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.
Definizione di abitazione principale e pertinenze
Il decreto salva Italia definiva abitazione principale «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». In seguito alle modifiche apportate dall'art. 4, d.l. 16/2012 l'abitazione principale è definita come «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Le "pertinenze" sono «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo».
Soggetti dell'imposta
Soggetti attivi
Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune. In seguito alla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2012, permane la soggettività attiva dello Stato per la quota di imposta municipale propria gravante sugli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata con l'applicazione dell'aliquota base dello 0,76%. L'accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme recuperate, le sanzioni e gli interessi.
Soggetti passivi
I soggetti passivi del tributo sono individuati dall'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 nel proprietario, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le quote di possesso. Sono soggetti passivi anche il locatario del bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.
Determinazione dell'importo
L'importo è pari al prodotto tra la base imponibile e l'aliquota, con una detrazione nel caso dell'abitazione principale.
Base imponibileLa base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale (reddito dei fabbricati in caso di fabbricati, reddito dominicale per i terreni) con rivalutazione rispettivamente del 5% e del 25%. Quest'importo deve essere moltiplicato per dei coefficienti in funzione della categoria catastale. Essi sono:
Aliquote
Il decreto legge che introduce l'imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale.
Detrazioni
Per le abitazioni principali è prevista una detrazione pari a 200 €; qualora i requisiti di abitazione principale siano soddisfatti per parte dell'anno, detta detrazione è moltiplicata per un fattore pari alla frazione di tempo in cui i requisiti sono soddisfatti. Per gli anni 2012 e 2013 c'è un'ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'immobile per cui si chiede la detrazione, con un massimo di 400 €. Il doppio requisito è piuttosto stringente e potrebbe far sorgere il problema costituzionale della violazione del principio di eguaglianza. Infatti non v'è differenza tra la famiglia A, composta da padre, madre e figlio residente e abitualmente dimorante presso l'abitazione principale e la famiglia B composta da padre, madre e figlio residente presso l'abitazione principale ma abitualmente dimorante in altra città, ad es. per motivi di studio. Nel caso A il soggetto passivo gode dell'ulteriore detrazione di 50 €, nel caso B no. Poiché inoltre come detto la detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €, la detrazione massima è di 600 €. I comuni, salvo il rispetto del vincolo di bilancio, possono elevare la detrazione fino ad annullare l'importo.
Dichiarazione
La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia" (n. 201/2011). La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». Il modello di dichiarazione è stato approvato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. Sul termine per la presentazione della dichiarazione non v'è certezza, ma è probabile che sia il 4 febbraio 2013. Infatti, in base alla pubblicazione del modello di dichiarazione e alla conversione del Decreto "Enti Locali" che modifica l'art. 13, c. 12-ter, d.l. 201/2011, fissando il termine in 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del modello di dichiarazione, il termine dovrebbe essere quello suddetto.
Quota di imposta riservata allo Stato
Viene riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota standard dello 0,76 per cento (che pertanto non può essere fissata sotto tale limite). Tale versamento è effettuato separatamente da quello dell'Imu spettante al Comune, compilando una separata riga di F24 con un codice del tributo diverso.
In passato, ai sensi dell'art. 13, c. 11, d.l. 201/2011 era riservata allo Stato una quota di imposta municipale propria pari al 50% del gettito derivante dall'applicazione del tributo agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze nonché dai fabbricati rurali a uso strumentale individuati dal comma 8 della medesima disposizione. Il calcolo veniva effettuato sull'aliquota di base di cui al comma 6, pari allo 0,76%. In altri termini, per tutti gli immobili diversi da quelli appena indicati, allo Stato era riservata una quota di gettito calcolata applicando a tale base imponibile l'aliquota dello 0,38%. Come noto, per poter effettuare il pagamento è stato necessario istituire nuovi codici tributo e adattare i mod. F24 e i contribuenti hanno dovuto effettuare due versamenti: uno in favore del Comune e uno in favore dello Stato. Con la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (cosiddetta "legge di stabilità", ex legge finanziaria), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2012, è stata soppressa la quota di imposta riservata allo Stato (art. 1, c. 380). La norma, poi, introduce un meccanismo di riparto delle finanze pubbliche tra Stato ed Enti locali, mediante l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'imposta municipale di spettanza dei comuni.
Versamento del tributo
Anno 2012
Ai sensi dell'art. 13, c. 12 del d.l. 201/2011 il versamento dell'imposta è effettuato secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate o con apposito bollettino postale. Il 12 aprile 2012 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha provveduto a determinare le modalità di versamento del tributo demandando ad altre risoluzioni dell'Agenzia l'individuazione dei codici tributo. Il versamento può essere effettuato o con il modello F24 oppure, come previsto dalla norma di cui all'art. 13, c. 12, d.l. 201/2011, con apposito bollettino postale. Con Risoluzione del 12.04.2012 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i seguenti codici tributo:
3912 - denominato “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – Comune”;
3913 - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali a uso strumentale - Comune”;
3914 - denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – Comune”;
3915 - denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – Stato”;
3916 - denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune”;
3917 - denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Stato”;
3918 - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune”;
3919 - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Stato”;
3923 - denominato “IMU - imposta municipale propria – Interessi da accertamento - Comune”;
I dati sono tratti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I codici tributo dal 3914 al 3919 sono da utilizzarsi insieme in quanto l'imposta deve essere pagata per metà con il codice tributo che riguarda il comune e l'altra metà con il codice tributo dello Stato. Ad esempio, se l'imposta per altri fabbricati fosse pari a 100 €, 50 € andrebbero versati al comune utilizzando il codice tributo 3918 e 50 € andrebbero versati allo Stato con il codice tributo 3919. Il codice 3912 prevede l'indicazione della rateazione, che deve essere: 0101 se l'acconto è in una rata e 0102 se è in due rate. Il saldo deve essere 0101.
Con l'evento dell'IMU sono nati numerosi siti internet che aiutano i contribuenti nel calcolo dell'IMU. Molti di questi offrono un database sulle aliquote deliberate dai vari comuni.
Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, e terreni agricoli. La prima formulazione della disciplina prevedeva che il tributo si sarebbe dovuto applicare solo sui beni immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.
Definizione di abitazione principale e pertinenze
Il decreto salva Italia definiva abitazione principale «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». In seguito alle modifiche apportate dall'art. 4, d.l. 16/2012 l'abitazione principale è definita come «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Le "pertinenze" sono «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo».
Soggetti dell'imposta
Soggetti attivi
Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune. In seguito alla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2012, permane la soggettività attiva dello Stato per la quota di imposta municipale propria gravante sugli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata con l'applicazione dell'aliquota base dello 0,76%. L'accertamento e la riscossione del tributo competono al Comune, cui spettano anche le somme recuperate, le sanzioni e gli interessi.
Soggetti passivi
I soggetti passivi del tributo sono individuati dall'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 nel proprietario, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le quote di possesso. Sono soggetti passivi anche il locatario del bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.
Determinazione dell'importo
L'importo è pari al prodotto tra la base imponibile e l'aliquota, con una detrazione nel caso dell'abitazione principale.
Base imponibileLa base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale (reddito dei fabbricati in caso di fabbricati, reddito dominicale per i terreni) con rivalutazione rispettivamente del 5% e del 25%. Quest'importo deve essere moltiplicato per dei coefficienti in funzione della categoria catastale. Essi sono:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5 (60 prima del 1º gennaio 2013);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 135 per i terreni agricoli (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 75 a partire dal 1º gennaio 2014).
Aliquote
Il decreto legge che introduce l'imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale.
Detrazioni
Per le abitazioni principali è prevista una detrazione pari a 200 €; qualora i requisiti di abitazione principale siano soddisfatti per parte dell'anno, detta detrazione è moltiplicata per un fattore pari alla frazione di tempo in cui i requisiti sono soddisfatti. Per gli anni 2012 e 2013 c'è un'ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'immobile per cui si chiede la detrazione, con un massimo di 400 €. Il doppio requisito è piuttosto stringente e potrebbe far sorgere il problema costituzionale della violazione del principio di eguaglianza. Infatti non v'è differenza tra la famiglia A, composta da padre, madre e figlio residente e abitualmente dimorante presso l'abitazione principale e la famiglia B composta da padre, madre e figlio residente presso l'abitazione principale ma abitualmente dimorante in altra città, ad es. per motivi di studio. Nel caso A il soggetto passivo gode dell'ulteriore detrazione di 50 €, nel caso B no. Poiché inoltre come detto la detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €, la detrazione massima è di 600 €. I comuni, salvo il rispetto del vincolo di bilancio, possono elevare la detrazione fino ad annullare l'importo.
Dichiarazione
La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia" (n. 201/2011). La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». Il modello di dichiarazione è stato approvato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. Sul termine per la presentazione della dichiarazione non v'è certezza, ma è probabile che sia il 4 febbraio 2013. Infatti, in base alla pubblicazione del modello di dichiarazione e alla conversione del Decreto "Enti Locali" che modifica l'art. 13, c. 12-ter, d.l. 201/2011, fissando il termine in 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del modello di dichiarazione, il termine dovrebbe essere quello suddetto.
Quota di imposta riservata allo Stato
Viene riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota standard dello 0,76 per cento (che pertanto non può essere fissata sotto tale limite). Tale versamento è effettuato separatamente da quello dell'Imu spettante al Comune, compilando una separata riga di F24 con un codice del tributo diverso.
In passato, ai sensi dell'art. 13, c. 11, d.l. 201/2011 era riservata allo Stato una quota di imposta municipale propria pari al 50% del gettito derivante dall'applicazione del tributo agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze nonché dai fabbricati rurali a uso strumentale individuati dal comma 8 della medesima disposizione. Il calcolo veniva effettuato sull'aliquota di base di cui al comma 6, pari allo 0,76%. In altri termini, per tutti gli immobili diversi da quelli appena indicati, allo Stato era riservata una quota di gettito calcolata applicando a tale base imponibile l'aliquota dello 0,38%. Come noto, per poter effettuare il pagamento è stato necessario istituire nuovi codici tributo e adattare i mod. F24 e i contribuenti hanno dovuto effettuare due versamenti: uno in favore del Comune e uno in favore dello Stato. Con la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (cosiddetta "legge di stabilità", ex legge finanziaria), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2012, è stata soppressa la quota di imposta riservata allo Stato (art. 1, c. 380). La norma, poi, introduce un meccanismo di riparto delle finanze pubbliche tra Stato ed Enti locali, mediante l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'imposta municipale di spettanza dei comuni.
Versamento del tributo
Anno 2012
Ai sensi dell'art. 13, c. 12 del d.l. 201/2011 il versamento dell'imposta è effettuato secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate o con apposito bollettino postale. Il 12 aprile 2012 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha provveduto a determinare le modalità di versamento del tributo demandando ad altre risoluzioni dell'Agenzia l'individuazione dei codici tributo. Il versamento può essere effettuato o con il modello F24 oppure, come previsto dalla norma di cui all'art. 13, c. 12, d.l. 201/2011, con apposito bollettino postale. Con Risoluzione del 12.04.2012 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i seguenti codici tributo:
3912 - denominato “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – Comune”;
3913 - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali a uso strumentale - Comune”;
3914 - denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – Comune”;
3915 - denominato “IMU - imposta municipale propria per i terreni – Stato”;
3916 - denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune”;
3917 - denominato “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Stato”;
3918 - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune”;
3919 - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Stato”;
3923 - denominato “IMU - imposta municipale propria – Interessi da accertamento - Comune”;
I dati sono tratti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I codici tributo dal 3914 al 3919 sono da utilizzarsi insieme in quanto l'imposta deve essere pagata per metà con il codice tributo che riguarda il comune e l'altra metà con il codice tributo dello Stato. Ad esempio, se l'imposta per altri fabbricati fosse pari a 100 €, 50 € andrebbero versati al comune utilizzando il codice tributo 3918 e 50 € andrebbero versati allo Stato con il codice tributo 3919. Il codice 3912 prevede l'indicazione della rateazione, che deve essere: 0101 se l'acconto è in una rata e 0102 se è in due rate. Il saldo deve essere 0101.
Con l'evento dell'IMU sono nati numerosi siti internet che aiutano i contribuenti nel calcolo dell'IMU. Molti di questi offrono un database sulle aliquote deliberate dai vari comuni.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||
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Descrizione | Finanziario - Entrate Tributarie | ||||||||
Responsabile | Arch. Renato Lavezzi | ||||||||
Indirizzo | Via Piave, 12 | ||||||||
Telefono |
0382.818105 |
||||||||
Fax |
0382.818141 |
||||||||
protocollo@comune.alagna.pv.it |
|||||||||
PEC |
info@pec.comune.alagna.pv.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Ultimo aggiornamento pagina: 16/01/2025 17:18:19